domenica 30 aprile 2017

EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO REGIONE LOMBARDIA



EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO
A decorrere dal 1 gennaio 2016 gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importanti di primo livello di tutte le destinazioni d’uso dovranno essere edifici a energia quasi zero.
Sono “Edifici a energia quasi zero” tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui siano contemporaneamente rispettati:
-          Il parametro H’t risulti inferiore al pertinente valore limite riportato alla tabella 10 dell’allegato B del “Decreto dirigente unità organizzativa 8 marzo 2017 n. 2456” riportata a pagina 177 dello stesso;
ovvero
EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONI DI I° LIVELLO
rapporto di forma                               zona climatica E                     zona climatica F
S/V≥0,7                                              0.50                                        0.48
0.7≥S/V≥0.4                                      0.55                                        0.53
0.4>S/V                                              0.75                                        0.70

AMPLIAMENTI, RECUPERI DI VOLUMI ESISTENTI E RISTRUTTURAZIONI DI II° LIVELLO
rapporto di forma                               zona climatica E                     zona climatica F
S/V≥0,7                                              0.65                                        0.62

-          Il parametro Asol,est/Asup utile, determinato in base a quanto previsto al paragrafo 2.2 dell’Allegato B, risulti inferiore al corrispondente valore limite riportato nella Tabella 11 del medesimo Allegato B, rispettivamente per gli edifici della categoria E.1, fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3), e per gli edifici di tutte le altre categorie;
ovvero
Categoria edificio Tutte le zone climatiche
Categoria E.1 fatta eccezione per collegi, conventi, case di pena, caserme nonché per la categoria E.1(3)  < 0,030
Tutti gli altri edifici < 0,040

-          Gli indici EPH,nd, EPC,nd e EPgl,tot risultino inferiori ai valori dei corrispondenti indici limite calcolati per l’edificio di riferimento (EPH,nd,limite, EPC,nd,limite e EPgl,tot,limite) per il quale i parametri energetici, le caratteristiche termiche e impiantistiche sono definiti dalle pertinenti tabelle del Capitolo 1 dell’Allegato B;

-          Le efficienze ηH, ηW e ηC, risultino superiori ai valori delle corrispondenti efficienze indicate per l’edificio di riferimento (ηH,limite, ηW,limite, e ηC,limite), per il quale i parametri energetici e le caratteristiche termiche sono definiti alle tabelle del Capitolo 1 dell’Allegato B;

verifica del rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti all’Allegato 3,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28., ossia:

-          i. copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% del fabbisogno di energia primaria per l’acqua calda sanitaria;
-          ii. copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% della somma dei fabbisogni di energia primaria per l’acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva;
-          iii. installazione, sopra o all’interno o nelle relative pertinenze dell’edificio, di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza elettrica, misurata in kW, calcolata secondo la formula:
P=1/K * S
Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2, e K
è un coefficiente (m2/kW) avente valore pari a 50;
Per superficie in pianta al livello del terreno si intende la proiezione al suolo della copertura dell’edificio (così come visto da foto aerea), esclusi balconi e terrazze, qualora non coperti ed escludendo le pertinenze (su cui però possono essere installati gli impianti).
La quota da fonti rinnovabili deve essere determinata:
- per intero edificio qualora i servizi energetici siano soddisfatti esclusivamente da impianti a servizio di tutte le unità immobiliari;
- per singola unità immobiliare qualora i servizi energetici siano soddisfatti solo o anche da impianti a servizio, in maniera esclusiva, di singole unità immobiliari.
La determinazione dei requisiti di cui al punto iii (potenza elettrica) è invece da applicare all’intero edificio.
Ai fini della ripartizione degli obblighi di integrazione delle FER (quota termica ed elettrica) tra le unità immobiliari si utilizzano i millesimi di proprietà.




ING. ROBERTO ZANET
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONSULENZA IMPIANTI TECNOLOGICI ED EFFICIENZA ENERGETICA

Numero di Iscrizione Ordine Ingegneri della Provincia di Pavia 2859
Via Olivelli n. 39 – 27029 Vigevano (PV)

Tel. 340.0890511 e-mail: roberto.zanet@yahoo.it






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