venerdì 27 gennaio 2017

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL SOGGETTO CERTIFICATORE



DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL SOGGETTO CERTIFICATORE
Il Soggetto certificatore è tenuto a conservare, per i 5 anni successivi la registrazione dell’attestato nel catasto energetico, tutta la documentazione acquisita ed utilizzata al fine del calcolo degli indici di prestazione energetica.
A solo titolo di esempio, si cita:
 copia del libretto di impianto o di centrale;
 copia della prova di combustione;
 copia del libretto di uso e manutenzione del generatore di calore;
 relazione tecnica di cui all’art. 28, Legge n.10 del 9 gennaio 1991;
 planimetrie e visure catastali;
 documentazione progettuale;
 documentazione fotografica.

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