INCENTIVI POMPE DI CALORE
L’intervento di sostituzione di impianto
esistente con altro di tipo a pompa di calore è uno degli interventi per il
risparmio energetico attualmente agevolabili al 65% secondo la Guida
dell’Agenzia delle Entrate 2016.
Si riporta di seguito l’estratto del Vademecum pubblicato dall’ENEA per l’uso di
caldaie a condensazione di cui all’articolo 1 comma 347 della Legge Finanziaria
2007 aggiornato al 28 giugno 2016.
REQUISITI GENERALI CHE L’IMMOBILE OGGETTO D’INTERVENTO DEVE
POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE
DETRAZIONI:
• alla data della richiesta di detrazione, deve essere
“esistente”,ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
• deve essere in regola con il pagamento di eventuali
tributi;
• deve essere dotato di impianto di riscaldamento;
• in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa
presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma al
singolo comma 347 e solo per la parte non ampliata.
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:
a) l’intervento deve configurarsi come sostituzione totale o
parziale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione;
b) le pompe di calore oggetto di installazione devono
garantire un coefficiente di prestazione (COP)
e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione
estiva, un indice di efficienza
energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati
nell’allegato I al DM 06.08.09;
c) qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate
di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato I
sono ridotti del 5%.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) documentazione
da conservare a cura del cliente:
• asseverazione
redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito)
iscritto al proprio Albo professionale, nella quale si dichiara che la pompa di
calore assicura un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio
fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza
energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi di cui all’allegato I
del “decreto edifici” ed inoltre che il sistema di distribuzione è equilibrato
e messo a punto in relazione alla portata;
• in alternativa, nel
caso di impianti di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW,
certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.
N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:
• sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori
sulla conformità al progetto delle opere
realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs.
n°192 del 2005);
• esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle
prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e
relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del
1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).
Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:
di tipo “amministrativo”:
• fatture relative alle spese sostenute;
• ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di
pagamento obbligata nel caso di richiedente
persona fisica), che rechi chiaramente come causale il
riferimento alla legge finanziaria 2007,
numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente
la detrazione e del beneficiario
del bonifico;
• ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che
costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio
postale, ricevuta della raccomandata postale;
di tipo “tecnico”:
• schede tecniche;
• originali degli Allegati inviati all’ENEA firmati (dal tecnico
e/o dal cliente);
b) documentazione da trasmettere all’ENEA esclusivamente attraverso
l’apposito sito web relativo
all’anno in cui sono terminati i lavori (per il
2016:http://finanziaria2016.enea.it), entro i 90 giorni
successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere.
(La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA
anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano
le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano
le procedure in essa riportate):
• Scheda informativa dell’intervento (Allegato E al D.M. 19/2/07),
che può anche essere redatta
Dal singolo utente.
c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è
stato soppresso l'obbligo di inviare una
Comunicazione per via telematica all'Agenzia delle Entrate, per
i soli lavori che proseguono oltre
il periodo di imposta
ING. ROBERTO
ZANET
PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI E CONSULENZA IMPIANTI TECNOLOGICI ED EFFICIENZA ENERGETICA
Numero di
Iscrizione Ordine Ingegneri della Provincia di Pavia 2859
Via Olivelli
n. 39 – 27029 Vigevano (PV)
Tel.
340.0890511 e-mail: roberto.zanet@yahoo.it
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